Art. 54

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Fatto salvo l’, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) le sostanze terapeutiche di origine umana; b) i reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni; c) i reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali. 2.   Ai sensi del paragrafo 1 si intende: a) per «sostanze terapeutiche di origine umana», il sangue umano e i suoi derivati (sangue umano totale, plasma umano secco, albumina umana e soluzioni stabili di proteine plasmatiche umane, immunoglobulina umana, fibrinogeno umano); b) per «reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi sanguigni umani e l’individuazione delle incompatibilità sanguigne; c) per «reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali», tutti i reagenti di origine umana, animale, vegetale o altra per la determinazione dei gruppi tessutali umani.
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Art. 54 Regolamento (UE) 2009/1186 — Testo vigente | Portale Normativo