Art. 55
In vigore dal 16 nov 2009
La franchigia è limitata ai prodotti:
a)
che sono destinati a organismi o laboratori autorizzati dalle autorità competenti, per essere utilizzati unicamente a scopi sanitari o scientifici, esclusa ogni operazione commerciale;
b)
che sono accompagnati da un certificato di conformità rilasciato da un organismo appositamente abilitato nel paese terzo di provenienza;
c)
che sono contenuti in recipienti muniti di un’etichetta speciale d’identificazione.
Storico versioni
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