Art. 52

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Le attrezzature che siano state ammesse a fruire della franchigia secondo le condizioni stabilite all’ non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti. 2.   In caso di prestito, locazione o cessione a un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell’, la franchigia resta acquisita qualora il beneficiario utilizzi le attrezzature per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia stessa. Negli altri casi, fatta salva l’applicazione degli , l’esecuzione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preventivo dei dazi all’importazione, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in base alla specie e al valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti. 3.   Gli istituti o gli organismi di cui all’, paragrafo 1 che non soddisfino più le condizioni richieste per fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare le attrezzature ammesse in franchigia per scopi diversi da quelli stabiliti da detto articolo sono tenuti a informarne le autorità competenti. 4.   Le attrezzature utilizzate dagli istituti od organismi che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposte all’applicazione dei dazi all’importazione loro propri, secondo l’aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano di essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti. Fatti salvi gli , le attrezzature utilizzate dall’istituto o dall’organismo beneficiario della franchigia per scopi diversi da quelli stabiliti dall’ sono soggette all’applicazione dei dazi all’importazione, secondo l’aliquota vigente alla data in cui le attrezzature stesse sono destinate ad altro uso, in base alla specie e al valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo