Art. 51

In vigore dal 16 nov 2009
1.   Sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le attrezzature importate per scopi non commerciali, da o per conto di un istituto o un organismo di ricerca scientifica la cui sede si trova all’esterno della Comunità. 2.   La franchigia è concessa sempreché le attrezzature: a) siano destinate a essere utilizzate dai membri o dai rappresentanti degli istituti e organismi di cui al paragrafo 1 o con il loro accordo, nel quadro e nei limiti di accordi di cooperazione scientifica aventi per oggetto lo svolgimento di programmi internazionali di ricerca scientifica, presso gli istituti di ricerca scientifica la cui sede si trovi nella Comunità, abilitati a tal fine dalle autorità competenti degli Stati membri; b) rimangano, durante la permanenza nel territorio doganale della Comunità, di proprietà di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori della Comunità. 3.   Ai fini del presente articolo e dell’: a) si intendono per attrezzature gli strumenti, apparecchi, macchine e loro accessori, compresi i pezzi di ricambio e gli utensili specialmente previsti per la manutenzione, il controllo, la calibrazione o la riparazione, utilizzati ai fini della ricerca scientifica; b) si considerano «importate per scopi non commerciali» le attrezzature destinate a essere utilizzate ai fini della ricerca scientifica, effettuata senza scopo di lucro.
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