Art. 70
In vigore dal 16 nov 2009
La concessione diretta della franchigia ai ciechi o agli altri disabili, per loro proprio uso, prevista all’, paragrafo 1, lettera a) e all’, paragrafo 1, lettera a) è subordinata alla condizione che le disposizioni vigenti negli Stati membri consentano agli interessati di stabilire il loro stato di cieco o di disabile legittimato a beneficiare della franchigia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1186:oj#art-70