Art. 70

Art. 70

In vigore dal 16 nov 2009
La concessione diretta della franchigia ai ciechi o agli altri disabili, per loro proprio uso, prevista all’, paragrafo 1, lettera a) e all’, paragrafo 1, lettera a) è subordinata alla condizione che le disposizioni vigenti negli Stati membri consentano agli interessati di stabilire il loro stato di cieco o di disabile legittimato a beneficiare della franchigia.
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