Art. 50
Comunicazione delle decisioni
In vigore dal 29 ott 2009
Comunicazione delle decisioni
1. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni previste all’, paragrafi 1 e 2, all’, all’, paragrafi da 2 a 5, all’, paragrafi 1 e 3, all’, paragrafi 1 e 3, all’, paragrafi da 1 a 4, agli , all’, paragrafo 1, e all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché all’, paragrafo 2, del presente regolamento comunicano in dettaglio alla Commissione la decisione presa, la motivazione che la giustifica e i criteri oggettivi in base ai quali è stata scelta l’opzione in questione:
a)
per le decisioni applicabili nel 2010, entro due settimane:
i)
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; o
ii)
dalla data in cui è stata presa la decisione, se posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b)
entro il 1o agosto 2010 negli altri casi.
Gli Stati membri che prendono una nuova decisione quanto alle opzioni di cui all’, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano in dettaglio alla Commissione la decisione presa, la motivazione che la giustifica e i criteri oggettivi in base ai quali è stata scelta l’opzione in questione entro due settimane dalla data in cui è stata presa la decisione.
2. Gli Stati membri che intendono porre fine all’applicazione del regime di pagamento unico per superficie in conformità dell’articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto dell’anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le modalità di applicazione del regime di pagamento unico, comprese le opzioni scelte a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, dell’articolo 57, paragrafi da 3 a 6, dell’articolo 59, paragrafo 3, e dell’articolo 61 del citato regolamento e i criteri oggettivi che motivano tali scelte.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure di sostegno specifico che intendono applicare entro il 1o agosto dell’anno precedente il primo anno di applicazione di ogni misura.
Il contenuto delle informazioni da fornire è precisato nell’allegato IV, parte A, tranne per le misure di sostegno specifico destinate a specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, il cui contenuto figura nella parte B dello stesso allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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