Art. 47

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

In vigore dal 29 ott 2009
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante 1.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni che i contratti devono rispettare per beneficiare del sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009. 2.   I contratti precisano: a) i rischi specifici assicurati; b) le specifiche perdite economiche coperte; e c) il premio pagato al netto delle tasse. 3.   I contratti coprono al massimo la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, gli Stati membri garantiscono che la compensazione non sia versata due volte per lo stesso contratto. 4.   Gli Stati membri adottano le norme per il calcolo della distruzione della produzione media annua di un agricoltore, in conformità dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. 5.   L’agricoltore comunica ogni anno allo Stato membro il numero della polizza assicurativa e fornisce una copia del contratto e la prova del pagamento del premio.
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