Art. 46
Zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo
In vigore dal 29 ott 2009
Zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo
1. Le condizioni di ammissibilità alle misure di sostegno specifico nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone, previste dall’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, precisano in particolare:
a)
in che modo sono fissati gli importi individuali di riferimento degli agricoltori ammissibili; e
b)
i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo e/o le condizioni per la loro approvazione.
2. L’agricoltore che non possiede alcun diritto all’aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.
L’agricoltore che possiede diritti all’aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all’aiuto.
Il valore unitario di ogni diritto all’aiuto già detenuto dall’agricoltore può essere aumentato.
Il valore di ogni diritto all’aiuto ricevuto in conformità del presente paragrafo, eccettuato il terzo comma, è calcolato dividendo l’importo individuale di riferimento fissato dallo Stato membro per il numero di diritti di cui al secondo comma.
3. L’aumento dell’importo per ettaro nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 è fissato dividendo l’importo di riferimento dell’agricoltore per il numero di ettari ammissibili da lui dichiarati ai fini del pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie.
4. Gli Stati membri si accertano che gli svantaggi specifici a carico degli agricoltori nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, a favore dei quali è concesso il sostegno specifico, non siano compensati in virtù di altre disposizioni di tali programmi per le stesse finalità.
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