Art. 48

Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali

In vigore dal 29 ott 2009
Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali 1.   Le norme che gli Stati membri definiscono in conformità dell’articolo 71, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 73/2009 per i fondi di mutualizzazione ammissibili a contributi finanziari per le epizoozie, le fitopatie e gli incidenti ambientali, di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento, comprendono in particolare: a) le condizioni di finanziamento del fondo di mutualizzazione; b) la comparsa di epizoozie o fitopatie o incidenti ambientali che possono dar luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori, precisando se del caso la copertura geografica; c) i criteri per stabilire se un dato evento dà luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori; d) i metodi di calcolo dei costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009; e) il calcolo dei costi amministrativi di cui all’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009; f) eventuali massimali per i costi ammissibili al contributo finanziario, applicati in conformità dell’articolo 71, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009; g) la procedura di riconoscimento di un dato fondo di mutualizzazione a norma del diritto nazionale; h) le norme procedurali; e i) le verifiche contabili e di conformità cui è sottoposto il fondo di mutualizzazione in seguito al suo riconoscimento. 2.   Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un prestito commerciale, la sua durata è compresa tra un minimo di un anno e un massimo di 5 anni. 3.   Gli Stati membri si assicurano che gli agricoltori siano messi a conoscenza: a) dei fondi di mutualizzazione riconosciuti; b) delle condizioni di adesione a un fondo di mutualizzazione; e c) delle modalità di finanziamento del fondo di mutualizzazione.
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Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali (Art. 48 Regolamento (UE) 2009/1120) — Testo vigente | Portale Normativo