Art. 48
Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali
In vigore dal 29 ott 2009
Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali
1. Le norme che gli Stati membri definiscono in conformità dell’articolo 71, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 73/2009 per i fondi di mutualizzazione ammissibili a contributi finanziari per le epizoozie, le fitopatie e gli incidenti ambientali, di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento, comprendono in particolare:
a)
le condizioni di finanziamento del fondo di mutualizzazione;
b)
la comparsa di epizoozie o fitopatie o incidenti ambientali che possono dar luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori, precisando se del caso la copertura geografica;
c)
i criteri per stabilire se un dato evento dà luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori;
d)
i metodi di calcolo dei costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009;
e)
il calcolo dei costi amministrativi di cui all’articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009;
f)
eventuali massimali per i costi ammissibili al contributo finanziario, applicati in conformità dell’articolo 71, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;
g)
la procedura di riconoscimento di un dato fondo di mutualizzazione a norma del diritto nazionale;
h)
le norme procedurali; e
i)
le verifiche contabili e di conformità cui è sottoposto il fondo di mutualizzazione in seguito al suo riconoscimento.
2. Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un prestito commerciale, la sua durata è compresa tra un minimo di un anno e un massimo di 5 anni.
3. Gli Stati membri si assicurano che gli agricoltori siano messi a conoscenza:
a)
dei fondi di mutualizzazione riconosciuti;
b)
delle condizioni di adesione a un fondo di mutualizzazione; e
c)
delle modalità di finanziamento del fondo di mutualizzazione.
Storico versioni
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