Art. 49

Disposizioni finanziarie per le misure di sostegno specifico

In vigore dal 29 ott 2009
Disposizioni finanziarie per le misure di sostegno specifico 1.   Gli importi di cui all’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 sono fissati nell’allegato III del presente regolamento. 2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere, entro il 1o agosto di un dato anno civile a partire dal 2010, una revisione degli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso in cui l’importo ottenuto dal calcolo descritto all’articolo 69, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per l’esercizio finanziario in questione differisce di oltre il 20 % dall’importo fissato nell’allegato III del presente regolamento. Gli eventuali importi riveduti dalla Commissione si applicano a partire dall’anno civile successivo all’anno della richiesta.
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