Art. 51

Statistiche e relazioni

In vigore dal 29 ott 2009
Statistiche e relazioni Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica mediante il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione, le seguenti informazioni: 1) entro il 1o settembre dell’anno considerato: a) il numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico per l’anno in corso, unitamente al relativo importo totale dei diritti all’aiuto e al numero totale di ettari ammissibili corrispondenti; in caso di applicazione regionale del regime di pagamento unico, tali dati sono suddivisi per regione. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i dati di cui sopra si basano sui diritti all’aiuto provvisori; b) in caso di applicazione delle misure di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, l’importo totale del sostegno richiesto per l’anno in corso per ciascuna delle misure e, se del caso, i settori interessati; 2) entro il 1o maggio dell’anno successivo, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli stessi dati di cui al paragrafo 1, lettera a), basati sui diritti all’aiuto definitivi; 3) entro il 15 settembre dell’anno successivo: a) il valore totale dei diritti all’aiuto esistenti, attivati o meno nell’anno considerato, e il numero di ettari richiesti per l’attivazione. Questi dati sono suddivisi per tipo di diritti e, in caso di applicazione regionale del regime di pagamento unico, per regione; b) i dati definitivi sul numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico accettate per l’anno precedente e il corrispondente importo totale dei pagamenti erogati, previa applicazione, se del caso, delle misure previste agli , all’, paragrafi 1 e 2, agli del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché il totale degli importi rimanenti nella riserva nazionale al 31 dicembre dell’anno precedente e il numero totale di ettari ammissibili corrispondenti; in caso di applicazione regionale del regime di pagamento unico, tali dati sono suddivisi per regione; c) in relazione all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, per l’anno precedente, il numero totale dei beneficiari e l’importo dei pagamenti erogati per misura e, se del caso, per ciascuno dei settori interessati e d) la relazione annuale sull’applicazione dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 73/2009, che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione e che contiene le informazioni elencate nell’allegato V del presente regolamento; 4) entro il 1o ottobre 2012, una relazione in merito alle misure di sostegno specifico attuate negli anni 2009, 2010 e 2011, al loro impatto sugli obiettivi previsti e agli eventuali problemi incontrati.
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