Art. 11
Integrazione posticipata del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico
In vigore dal 29 ott 2009
Integrazione posticipata del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico
1. Fino al 31 dicembre 2010, gli Stati membri che si sono avvalsi di una delle opzioni di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno o dalla data indicata nell’allegato II per lo Stato membro e la regione di cui trattasi.
2. Gli Stati membri che si sono avvalsi di una delle opzioni di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono eventualmente rivedere la decisione presa a norma dell’, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro le due settimane dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1120:oj#art-11