Art. 13

Limitazione regionale

In vigore dal 29 ott 2009
Limitazione regionale 1.   Fatti salvi l’, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all’, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento definisce la regione al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. 2.   Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 entro il mese che precede la data fissata dallo Stato membro ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009, nel primo anno di applicazione della facoltà di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento. Gli agricoltori la cui azienda è situata nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all’aiuto corrispondenti al numero di ettari che hanno dichiarato nel primo anno di applicazione della facoltà prevista all’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che dichiarano nel primo anno di applicazione della facoltà prevista all’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009. Gli agricoltori la cui azienda è in parte situata nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all’aiuto corrispondenti al numero di ettari situati in tale regione, che dichiarano nel primo anno di applicazione della facoltà suddetta. 3.   La limitazione al trasferimento dei diritti all’aiuto di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 non si applica in caso di successione o di successione anticipata in diritti all’aiuto senza un numero equivalente di ettari ammissibili.
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Limitazione regionale (Art. 13 Regolamento (UE) 2009/1120) — Testo vigente | Portale Normativo