Art. 14
Calcolo delle unità di bestiame adulto per i diritti speciali
In vigore dal 29 ott 2009
Calcolo delle unità di bestiame adulto per i diritti speciali
1. Ai fini dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, l’attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA), è l’attività calcolata ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 795/2004.
2. Ai fini dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 e ai fini del calcolo dell’attività agricola svolta durante l’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espressa in UBA, di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero medio di animali determinato ai fini della concessione dei pagamenti diretti di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel relativo periodo di riferimento è convertito in UBA secondo la seguente tabella di conversione:
Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte
1,0 UBA
Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi
0,6 UBA
Vitelli maschi e femmine di meno di 6 mesi di età
0,2 UBA
Ovini
0,15 UBA
Caprini
0,15 UBA
Nel caso del premio alla macellazione, qualora non siano disponibili le necessarie informazioni sull’età degli animali, lo Stato membro può convertire il numero di tori, manzi, vacche e giovenche in UBA ricorrendo al coefficiente 0,7 e quello di vitelli utilizzando il coefficiente 0,25.
Se uno stesso animale ha beneficiato di più premi, il coefficiente applicabile equivale alla media dei coefficienti dei diversi premi.
3. Il numero di UBA di cui ai paragrafi 1 e 2 è calcolato proporzionalmente ai diritti all’aiuto per i quali l’agricoltore non possiede ettari ammissibili nell’anno di integrazione del regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico o nell’anno di applicazione del regime di pagamento unico, per il quale chiede l’assegnazione di diritti soggetti a condizioni particolari. Il numero così calcolato si applica a cominciare dai diritti all’aiuto con il valore più basso.
La richiesta è presentata solo nel primo anno di integrazione del regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico o di applicazione del regime di pagamento unico. Il termine per la presentazione della richiesta è fissato dallo Stato membro. La richiesta può essere rinnovata negli anni successivi per lo stesso numero di diritti speciali di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009 richiesti nell’anno precedente o per la parte rimanente di tali diritti, qualora siano stati in parte trasferiti o dichiarati con un corrispondente numero di ettari.
In questi casi, il numero di UBA viene ricalcolato in proporzione ai rimanenti diritti all’aiuto per i quali l’agricoltore richiede l’applicazione delle condizioni particolari.
Fatto salvo l’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, per i diritti all’aiuto che sono stati dichiarati con un equivalente numero di ettari o che sono stati trasferiti non può essere richiesto il ripristino delle condizioni di cui all’ del medesimo regolamento.
4. Per verificare il rispetto dell’attività agricola minima espressa in UBA, gli Stati membri adoperano la tabella di conversione di cui al paragrafo 2 e determinano il numero di capi secondo uno dei metodi seguenti:
a)
chiedono ad ogni produttore di dichiarare il numero di UBA in base al registro aziendale, entro un termine fissato dagli Stati membri e non posteriore alla data del pagamento; e/o
b)
per stabilire il numero di UBA ricorrono alla banca dati informatizzata costituita a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), purché essa offra garanzie adeguate, ritenute soddisfacenti dallo Stato membro, quanto all’esattezza dei dati ivi contenuti ai fini del regime di pagamento unico.
5. Il requisito dell’attività agricola minima si considera rispettato se il numero di UBA raggiunge il 50 % nel corso di un periodo o a certe date stabiliti dagli Stati membri. Si tiene conto di tutti i capi venduti o macellati nell’anno civile considerato.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009 nei confronti dei produttori che, detenendo un numero anormalmente elevato di UBA per una parte dell’anno, creano artificialmente le condizioni richieste per rispettare l’attività agricola minima.
Storico versioni
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