Art. 15

Diritti all’aiuto inutilizzati

In vigore dal 29 ott 2009
Diritti all’aiuto inutilizzati 1.   Salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, i diritti all’aiuto non utilizzati si considerano riversati nella riserva nazionale il giorno successivo al termine previsto per la modificazione delle domande relative al regime di pagamento unico nell’anno civile in cui scade il periodo di cui all’, paragrafo 3, e all’ del regolamento (CE) n. 73/2009. Un diritto all’aiuto si considera inutilizzato quando, nel corso del periodo di cui al primo comma, non sono stati erogati pagamenti corrispondenti a tale diritto. I diritti all’aiuto oggetto di una domanda, accompagnati da una superficie determinata ai sensi dell’, punto 23, del regolamento (CE) n. 1122/2009, si considerano utilizzati. Se la superficie determinata ai fini del regime di pagamento unico è inferiore alla superficie dichiarata, per determinare quali diritti all’aiuto debbano essere versati nella riserva nazionale ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009, si procede secondo le modalità seguenti: a) si prende in considerazione la superficie determinata a cominciare dai diritti all’aiuto aventi il valore più alto; b) i diritti all’aiuto aventi il valore più alto sono attribuiti prima alla superficie in questione e poi, in successione, a quelle con il valore progressivamente più basso. 2.   Gli agricoltori possono cedere volontariamente i propri diritti all’aiuto alla riserva nazionale.
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