Art. 17

Fissazione dei diritti all’aiuto

In vigore dal 29 ott 2009
Fissazione dei diritti all’aiuto 1.   Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori possono ricevere diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale, alle condizioni stabilite nella presente sezione e secondo i criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro. 2.   L’agricoltore che non possiede alcun diritto all’aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda. 3.   L’agricoltore che possiede diritti all’aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all’aiuto. Il valore unitario di ogni diritto all’aiuto già detenuto dall’agricoltore può essere aumentato. 4.   Il valore di ciascun diritto all’aiuto ricevuto a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, a eccezione del secondo comma del paragrafo 3, è calcolato dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per il numero di diritti all’aiuto da assegnare.
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