Art. 19

Disposizioni generali applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare

In vigore dal 29 ott 2009
Disposizioni generali applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare 1.   Ai fini dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, per «agricoltori che si trovano in una situazione particolare» si intendono gli agricoltori di cui agli articoli da 20 a 23 del presente regolamento. 2.   Qualora possieda i requisiti per l’applicazione di due o più degli , l’agricoltore che si trovi in una situazione particolare riceve un numero di diritti all’aiuto stabilito a norma dell’, paragrafi 2 e 3, per un valore pari al valore massimo che potrebbe ottenere applicando separatamente ciascuno degli articoli per i quali possiede i requisiti. Se l’agricoltore riceve diritti all’aiuto anche a norma dell’, il numero totale di diritti assegnatigli non è superiore al numero fissato conformemente a tale articolo. 3.   Qualora il contratto di affitto di cui agli scada dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l’agricoltore interessato può chiedere la fissazione dei propri diritti all’aiuto, dopo la scadenza del contratto di affitto, entro un termine fissato dallo Stato membro, che non può essere posteriore al termine ultimo per la modificazione delle domande di pagamento nell’anno successivo. 4.   Se la definizione di affitto a lungo termine secondo il diritto nazionale o la prassi consolidata include anche i contratti di durata quinquennale, gli Stati membri possono decidere di applicare a tali contratti di affitto gli .
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Disposizioni generali applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare (Art. 19 Regolamento (UE) 2009/1120) — Testo vigente | Portale Normativo