Art. 18
Applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 qualora il numero di ettari sia inferiore al numero di diritti all’aiuto
In vigore dal 29 ott 2009
Applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 qualora il numero di ettari sia inferiore al numero di diritti all’aiuto
1. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 può in particolare assegnare, su richiesta e secondo le disposizioni del presente articolo, diritti all’aiuto agli agricoltori delle zone interessate che dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti all’aiuto che erano stati loro assegnati in virtù degli del regolamento (CE) n. 1782/2003.
In tal caso, l’agricoltore cede alla riserva nazionale tutti i diritti all’aiuto che possiede o che avrebbe dovuto ricevere, tranne i diritti all’aiuto soggetti alle condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009.
Ai fini del presente articolo, per «diritti all'aiuto» si intendono esclusivamente quei diritti all’aiuto assegnati dallo Stato membro durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, nonché in qualsiasi anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico.
2. Il numero di diritti all’aiuto attinti alla riserva nazionale è pari al numero di ettari dichiarati dall’agricoltore nell’anno in cui presenta la domanda.
3. Il valore unitario dei diritti all’aiuto attinti alla riserva nazionale è calcolato dividendo l’importo di riferimento dell’agricoltore per il numero di ettari che dichiara.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli agricoltori che dichiarano meno del 50 % del numero totale di ettari che detenevano (in proprietà o in affitto) nel corso del periodo di riferimento.
5. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli ettari trasferiti mediante vendita o affitto e non sostituiti da un corrispondente numero di ettari sono compresi nel numero di ettari dichiarati dall’agricoltore.
6. Gli agricoltori sono tenuti a dichiarare il numero totale di ettari che detengono al momento della presentazione della domanda.
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