Art. 41
Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli
In vigore dal 29 ott 2009
Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli
Il pagamento annuo supplementare per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009 può permettere in particolare agli agricoltori di:
a)
rispettare le condizioni necessarie per partecipare ai regimi comunitari di qualità alimentare stabiliti negli atti elencati all’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 e nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1898/2006 (20), (CE) n. 1216/2007 (21), (CE) n. 889/2008 (22) e (CE) n. 114/2009 (23); oppure
b)
partecipare a regimi privati o nazionali di certificazione della qualità alimentare.
Se le misure di sostegno specifico sono concesse ai fini della lettera b) del primo comma, si applicano mutatis mutandis le prescrizioni dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (24).
Storico versioni
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