Art. 42
Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli
In vigore dal 29 ott 2009
Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli
1. Il pagamento annuo supplementare di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 73/2009, destinato al miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, serve a incoraggiare gli agricoltori a migliorare la commercializzazione dei loro prodotti attraverso una migliore informazione sulle qualità e caratteristiche dei prodotti e sui relativi metodi di produzione e attraverso una migliore promozione degli stessi.
2. Si applicano, mutatis mutandis, gli , e gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 501/2008.
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