Art. 4

Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione

In vigore dal 29 ott 2009
Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione In caso di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, l’agricoltore è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda originaria, nel limite dei diritti all’aiuto detenuti dall’azienda originaria o, in caso di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento di valore degli stessi, nei limiti applicabili alle assegnazioni a favore dell’azienda originaria. In caso di cambiamento della forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l’agricoltore che gestisce la nuova azienda è l’agricoltore che esercitava il controllo dell’azienda originaria in termini di gestione, utili e rischi finanziari.
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