Art. 3
Successione e successione anticipata
In vigore dal 29 ott 2009
Successione e successione anticipata
1. Qualora la successione o la successione anticipata influenzi l’assegnazione dei diritti all’aiuto, l’agricoltore che ha ricevuto l’azienda o parte di essa chiede, a proprio nome, che vengano calcolati i diritti all’aiuto corrispondenti all’azienda o alla parte di azienda ricevuta.
L’importo di riferimento è stabilito in base alle unità di produzione ereditate.
2. In caso di successione anticipata revocabile, il beneficio del regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico.
La successione in un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore che sia una persona fisica e che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un’azienda o di una sua parte, la quale avrebbe conferito diritti all’aiuto o aumentato il valore degli stessi, è considerata come la successione nell’azienda.
3. Nei casi in cui l’agricoltore di cui al paragrafo 1 già possieda diritti all’aiuto o abbia diritto a un aumento di valore degli stessi, l’importo di riferimento è stabilito, rispettivamente, in base alla somma degli importi di riferimento relativi alla sua azienda originaria e alle unità di produzione ereditate.
4. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di «successione» e di «successione anticipata» contenute nell’ordinamento nazionale.
Storico versioni
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