Art. 5

Fusioni e scissioni

In vigore dal 29 ott 2009
Fusioni e scissioni Qualora una fusione o una scissione influenzi l’assegnazione dei diritti all’aiuto o l’aumento di valore degli stessi, l’agricoltore o gli agricoltori che gestiscono la nuova azienda o le nuove aziende sono ammessi al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l’agricoltore o gli agricoltori che gestivano l’azienda o le aziende originarie. L’importo di riferimento è stabilito in base alle unità di produzione relative all’azienda o alle aziende originarie.
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