Art. 7
Calcolo del valore unitario dei diritti all’aiuto
In vigore dal 29 ott 2009
Calcolo del valore unitario dei diritti all’aiuto
1. L’importo dei diritti all’aiuto è calcolato con una precisione di tre decimali e arrotondato al secondo decimale superiore o inferiore più prossimo. Se il risultato del calcolo del terzo decimale si situa esattamente a metà, si arrotonda al secondo decimale.
2. Se una parcella trasferita con un diritto all’aiuto conformemente all’ del regolamento (CE) n. 73/2009 ha dimensioni pari a una frazione di ettaro, l’agricoltore può trasferire la parte del relativo diritto con la terra a un valore calcolato proporzionalmente a tale frazione. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell’agricoltore a un valore calcolato in proporzione.
Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se l’agricoltore trasferisce una frazione di diritto senza terra, il valore di entrambe le frazioni è calcolato in proporzione.
3. Gli Stati membri possono modificare i diritti all’aiuto unendo le frazioni di diritti dello stesso tipo appartenenti a un agricoltore. Al risultato di tale fusione si applica il paragrafo 1.
Storico versioni
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