Art. 9

Uso agricolo prevalente

In vigore dal 29 ott 2009
Uso agricolo prevalente Ai fini dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, quando la superficie di un’azienda agricola è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l’esercizio dell’attività agricola non è seriamente ostacolato dall’intensità, natura, durata e frequenza dell’attività non agricola. Gli Stati membri definiscono i criteri per l’applicazione del primo comma sul loro territorio.
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Uso agricolo prevalente (Art. 9 Regolamento (UE) 2009/1120) — Testo vigente | Portale Normativo