Art. 8
Dichiarazione e uso dei diritti all’aiuto
In vigore dal 29 ott 2009
Dichiarazione e uso dei diritti all’aiuto
1. I diritti all’aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all’anno, ai fini del pagamento, dall’agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (16).
Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica conformemente all’ del citato regolamento, l’agricoltore può dichiarare anche i diritti all’aiuto che detiene alla data della comunicazione delle modifiche all’autorità competente, purché gli stessi diritti all’aiuto non siano dichiarati da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno.
Se l’agricoltore acquisisce i diritti all’aiuto di cui trattasi mediante trasferimento da parte di un altro agricoltore che abbia già dichiarato gli stessi diritti, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all’aiuto è ammessa solo se il cedente ha già informato del trasferimento l’autorità competente a norma dell’ del presente regolamento e ritira tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini stabiliti dall’ del regolamento (CE) n. 1122/2009.
2. Se l’agricoltore, dopo aver dichiarato le parcelle corrispondenti alla totalità dei propri diritti all’aiuto interi a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, dispone ancora di una parcella equivalente a una frazione di ettaro, può dichiarare un altro diritto all’aiuto intero, che dà diritto a un pagamento calcolato proporzionalmente alle dimensioni della parcella. Tuttavia, il diritto all’aiuto si considera interamente utilizzato ai fini dell’ del citato regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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