Art. 35

Regionalizzazione

In vigore dal 29 ott 2009
Regionalizzazione 1.   Se uno Stato membro si è avvalso delle facoltà di cui all’articolo 59 o all’articolo 71 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure all’ o all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all’aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili coltivati a vigneto, dichiarati nella domanda unica nel 2009. Il valore dei diritti è calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare il numero di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente all’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009.
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Regionalizzazione (Art. 35 Regolamento (UE) 2009/1120) — Testo vigente | Portale Normativo