Art. 36

Media regionale

In vigore dal 29 ott 2009
Media regionale Ai fini della determinazione del valore dei diritti all’aiuto in applicazione dell’allegato IX, sezione B, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri stabiliscono la media regionale al livello territoriale appropriato. La media regionale è stabilita entro un termine fissato dagli Stati membri e può essere riveduta ogni anno. Essa si basa sul valore dei diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori nella relativa regione e non è differenziata per settore di produzione.
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