Art. 37

Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico

In vigore dal 29 ott 2009
Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico 1.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri di ammissibilità per le misure di sostegno specifico in conformità del quadro definito nel regolamento (CE) n. 73/2009 e delle condizioni di cui al presente titolo. 2.   Gli Stati membri applicano il presente titolo, in particolare il paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
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Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico (Art. 37 Regolamento (UE) 2009/1120) — Testo vigente | Portale Normativo