Art. 37
Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico
In vigore dal 29 ott 2009
Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico
1. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di ammissibilità per le misure di sostegno specifico in conformità del quadro definito nel regolamento (CE) n. 73/2009 e delle condizioni di cui al presente titolo.
2. Gli Stati membri applicano il presente titolo, in particolare il paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1120:oj#art-37