Art. 39
Condizioni applicabili alle misure di sostegno
In vigore dal 29 ott 2009
Condizioni applicabili alle misure di sostegno
1. Le misure di sostegno specifico non compensano i costi sostenuti per l’osservanza di obblighi regolamentari, in particolare l’osservanza dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, elencati rispettivamente negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, o delle altre prescrizioni di cui all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Le misure di sostegno specifico non finanziano imposte e tasse.
3. Gli Stati membri garantiscono la verificabilità e la controllabilità delle misure di sostegno specifico che attuano.
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