Art. 39 · Condizioni applicabili alle misure di sostegno

Art. 39

Condizioni applicabili alle misure di sostegno

In vigore dal 29 ott 2009
Condizioni applicabili alle misure di sostegno 1.   Le misure di sostegno specifico non compensano i costi sostenuti per l’osservanza di obblighi regolamentari, in particolare l’osservanza dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, elencati rispettivamente negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, o delle altre prescrizioni di cui all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 2.   Le misure di sostegno specifico non finanziano imposte e tasse. 3.   Gli Stati membri garantiscono la verificabilità e la controllabilità delle misure di sostegno specifico che attuano.
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