Art. 37 · Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico

Art. 37

Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico

In vigore dal 29 ott 2009
Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico 1.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri di ammissibilità per le misure di sostegno specifico in conformità del quadro definito nel regolamento (CE) n. 73/2009 e delle condizioni di cui al presente titolo. 2.   Gli Stati membri applicano il presente titolo, in particolare il paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
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