Art. 36 · Media regionale

Art. 36

Media regionale

In vigore dal 29 ott 2009
Media regionale Ai fini della determinazione del valore dei diritti all’aiuto in applicazione dell’allegato IX, sezione B, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri stabiliscono la media regionale al livello territoriale appropriato. La media regionale è stabilita entro un termine fissato dagli Stati membri e può essere riveduta ogni anno. Essa si basa sul valore dei diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori nella relativa regione e non è differenziata per settore di produzione.
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