Art. 33

Disposizioni generali

In vigore dal 29 ott 2009
Disposizioni generali 1.   Ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto e della fissazione del loro importo nel contesto del trasferimento dai programmi di sostegno per il vino al regime di pagamento unico, si applica l’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009, fatto salvo l’ del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso delle facoltà previste all’articolo 59 o all’articolo 71 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure all’ o all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 73/2009, fatto salvo l’ del presente regolamento. 2.   Dal 1o gennaio 2009, gli Stati membri possono procedere all’identificazione degli agricoltori ammissibili ai fini dell’assegnazione dei diritti all’aiuto derivanti dal trasferimento dai programmi di sostegno per il vino al regime di pagamento unico. 3.   Ai fini dell’ del presente regolamento, relativamente al settore del vino, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l’anno di determinazione, da parte degli Stati membri, degli importi e degli ettari ammissibili di cui all’allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009.
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