Art. 32
Regionalizzazione
In vigore dal 29 ott 2009
Regionalizzazione
1. Se uno Stato membro si è avvalso dell’opzione di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all’aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili adibiti a ortofrutticoli, patate da consumo e vivai, dichiarati nella domanda unica nel 2008.
Il valore dei diritti è calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
2. In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare il numero supplementare di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente all’allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai.
Storico versioni
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