Art. 30
Disposizioni generali
In vigore dal 29 ott 2009
Disposizioni generali
1. Ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto e della fissazione del loro importo nel contesto dell’integrazione del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico, si applica l’allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009, fatto salvo l’ del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso della facoltà prevista all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatto salvo l’ del presente regolamento.
2. Se del caso, l’ del regolamento (CE) n. 73/2009 si applica al valore di tutti i diritti all’aiuto esistenti prima dell’integrazione del sostegno al settore ortofrutticolo, nonché agli importi di riferimento calcolati per il sostegno al settore ortofrutticolo.
3. Ai fini del presente regolamento, relativamente al settore ortofrutticolo, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l’anno di determinazione, da parte degli Stati membri, degli importi e degli ettari ammissibili di cui all’allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009, tenuto conto del periodo transitorio facoltativo di tre anni di cui al paragrafo 2, secondo comma, della suddetta sezione.
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