Art. 28
Disposizioni generali
In vigore dal 29 ott 2009
Disposizioni generali
1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capo, il presente regolamento si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.
2. Ogni riferimento, contenuto nel presente regolamento, all’ del regolamento (CE) n. 73/2009 si intende fatto all’articolo 57 del medesimo regolamento.
3. Ai fini dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, i nuovi Stati membri possono stabilire un periodo rappresentativo precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
4. Ogni riferimento, contenuto nel presente regolamento, al «periodo di riferimento» si intende fatto al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o al periodo di riferimento fissato a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1120:oj#art-28