Art. 27

Clausola relativa ai contratti privati di affitto

In vigore dal 29 ott 2009
Clausola relativa ai contratti privati di affitto 1.   Una clausola di un contratto di affitto che preveda il trasferimento di un numero di diritti non superiore al numero di ettari dati in affitto può essere assimilata all’affitto dei diritti all’aiuto con terra ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 nei seguenti casi: a) l’agricoltore ha dato in affitto a un altro agricoltore la propria azienda o parte di essa entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione o nell’anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato; b) il contratto di affitto scade dopo il termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico; e c) l’agricoltore decide di dare in affitto i propri diritti all’aiuto all’agricoltore che ha preso in affitto la sua azienda o parte di essa. 2.   Il locatore presenta domanda di assegnazione o di aumento dei diritti all’aiuto, corredandola di una copia del contratto di affitto e indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di dare in affitto i diritti all’aiuto. 3.   Il locatario presenta domanda di pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico, corredandola di una copia del contratto di affitto. 4.   Gli Stati membri possono esigere che le domande del locatario e del locatore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima.
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