Art. 26
Clausola relativa ai contratti privati di vendita
In vigore dal 29 ott 2009
Clausola relativa ai contratti privati di vendita
1. Se un contratto di vendita, concluso o modificato entro la scadenza del termine di presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o nell’anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, prevede la vendita di tutta l’azienda o di una sua parte insieme ai diritti all’aiuto o all’aumento di valore dei diritti da assegnare in relazione al numero di ettari dell’azienda o della parte di azienda trasferita, lo Stato membro può assimilare il contratto di vendita a un trasferimento dei diritti all’aiuto con terra.
2. Il venditore presenta domanda di assegnazione o di aumento dei diritti all’aiuto, corredandola di una copia del contratto di vendita e indicando le unità di produzione e il numero di ettari di cui ha intenzione di trasferire i diritti all’aiuto.
3. Gli Stati membri possono permettere all’acquirente di presentare domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto a nome del venditore e con l’esplicita autorizzazione di quest’ultimo. In tal caso lo Stato membro verifica che il venditore possieda, al momento del trasferimento, i requisiti di ammissibilità e in particolare che soddisfi la condizione di cui all’, paragrafo 3. L’acquirente presenta domanda di pagamento nell’ambito del regime di pagamento unico, corredandola di una copia del contratto di vendita.
4. Gli Stati membri possono esigere che le domande dell’acquirente e del venditore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima.
Storico versioni
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