Art. 25

Domande

In vigore dal 29 ott 2009
Domande 1.   Il valore e il numero o l’aumento dei diritti all’aiuto assegnati in base alle domande presentate dagli agricoltori possono essere provvisori. Il valore e il numero definitivi sono fissati entro il 1o aprile dell’anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o di integrazione di un regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, previa esecuzione dei controlli di cui all’ del regolamento (CE) n. 73/2009. 2.   Con riserva della fissazione definitiva dei diritti all’aiuto, gli agricoltori possono presentare domanda nell’ambito del regime di pagamento unico sulla base dei diritti provvisori o, se lo Stato membro si avvale delle facoltà previste agli , dei diritti acquisiti in forza delle clausole relative ai contratti privati di cui ai suddetti articoli. 3.   Alla data di presentazione della domanda di diritti all’aiuto il richiedente dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, di essere un agricoltore ai sensi dell’, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009. 4.   Gli Stati membri possono decidere di fissare dimensioni minime per azienda in termini di superficie agricola per la quale può essere richiesta la fissazione dei diritti all’aiuto. Le dimensioni minime non possono tuttavia essere superiori alle soglie fissate a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009. Per la fissazione dei diritti speciali di cui all’articolo 60 o all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 non vengono fissate dimensioni minime, secondo il disposto dell’, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
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