Art. 20
Trasferimento di terreni dati in affitto
In vigore dal 29 ott 2009
Trasferimento di terreni dati in affitto
1. L’agricoltore che abbia ricevuto gratuitamente o a un prezzo simbolico, mediante vendita o affitto per sei anni o più, oppure per via di successione effettiva o anticipata, un’azienda o parte di un’azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell’ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, può ricevere diritti all’aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato o della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari dell’azienda o della parte di azienda che ha ricevuto.
2. L’agricoltore di cui al paragrafo 1 è qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l’azienda o parte dell’azienda di cui al paragrafo 1 per via di successione effettiva o anticipata.
Storico versioni
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