Art. 22
Locazione e acquisto di terreni dati in affitto
In vigore dal 29 ott 2009
Locazione e acquisto di terreni dati in affitto
1. L’agricoltore che, tra la fine del periodo di riferimento considerato per l’introduzione del regime di pagamento unico e il 15 maggio 2004 in caso di introduzione del regime di pagamento unico prima del 2009 o entro il 31 gennaio 2009 in caso di applicazione del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, abbia preso in affitto per un periodo di sei anni o più un’azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, può ricevere diritti all’aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, fissato dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha preso in affitto.
Nel definire i criteri di cui al primo comma, lo Stato membro tiene conto, in particolare, dei casi in cui l’agricoltore non dispone di altri ettari all’infuori di quelli in affitto.
2. Il paragrafo 1 si applica all’agricoltore che, nel corso del periodo di riferimento o entro il 15 maggio 2004 in caso di introduzione del regime di pagamento unico prima del 2009, oppure entro il 31 gennaio 2009 in caso di applicazione del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, ha acquistato un’azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto durante il periodo di riferimento, con l’intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.
Ai fini del primo comma, per «terreno dato in affitto» si intende il terreno che, al momento dell’acquisto o successivamente a esso, era dato in affitto in forza di un contratto che non è stato mai rinnovato, eccetto nel caso in cui lo esigesse la legge.
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