Art. 21
Investimenti
In vigore dal 29 ott 2009
Investimenti
1. Gli Stati membri possono assegnare diritti all’aiuto, o aumentarne il valore, ad agricoltori che hanno investito in un settore in via di integrazione nel regime di pagamento unico ai sensi del titolo III, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
Nel definire i criteri di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del periodo di riferimento e/o di altri criteri seguiti per l’integrazione del settore di cui trattasi.
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis in caso di cessazione dell’applicazione del regime di pagamento unico per superficie ai sensi dell’articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009.
Storico versioni
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