Art. 23
Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie
In vigore dal 29 ott 2009
Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie
Nel caso in cui l’agricoltore si veda assegnare diritti all’aiuto o riconoscere l’aumento del valore di diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità dello Stato membro, il numero e il valore dei diritti all’aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro un termine fissato dallo Stato membro, che non può essere posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico successivo alla data della decisione o del provvedimento e nel rispetto dell’ e/o dell’ del regolamento (CE) n. 73/2009.
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