Art. 29
Assegnazione iniziale di diritti all’aiuto
In vigore dal 29 ott 2009
Assegnazione iniziale di diritti all’aiuto
1. Fatto salvo l’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, ai fini dell’articolo 59, paragrafo 2, dello stesso regolamento, i nuovi Stati membri stabiliscono il numero di ettari ammissibili ivi menzionato, riferendosi al numero di ettari dichiarati ai fini della fissazione dei diritti all’aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
2. In deroga al paragrafo 1, i nuovi Stati membri possono fissare il numero di ettari ammissibili di cui all’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, riferendosi al numero di ettari dichiarati nell’anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
Qualora il numero di ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico sia inferiore al numero di ettari ammissibili fissati a norma del primo comma, i nuovi Stati membri possono riassegnare, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti agli ettari non dichiarati come complemento di ciascun diritto all’aiuto assegnato nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Il complemento è calcolato dividendo l’importo ottenuto per il numero di diritti all’aiuto assegnati.
3. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista all’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono, a partire dall’anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, procedere all’identificazione degli agricoltori ammissibili e alla fissazione provvisoria del numero di ettari ivi menzionato, nonché a una verifica preliminare del requisito di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
Fatto salvo l’articolo 61 del regolamento (CE) n. 73/2009, il valore dei diritti all’aiuto è calcolato dividendo l’importo di cui all’articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento per il numero complessivo di diritti assegnati a norma del presente paragrafo.
4. Gli agricoltori sono informati dei diritti provvisori almeno un mese prima del termine di presentazione delle domande fissato conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Ai fini del calcolo dell’attività agricola espressa in UBA, di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero di capi detenuti dall’agricoltore nel corso di un periodo stabilito dallo Stato membro è convertito in UBA secondo la tabella di conversione riportata all’, paragrafo 2, del presente regolamento. Ai fini della verifica dell’attività agricola minima nei nuovi Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, si applicano le disposizioni dell’, paragrafi 4, 5 e 6.
Storico versioni
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