Art. 12

Trasferimento di diritti all’aiuto

In vigore dal 29 ott 2009
Trasferimento di diritti all’aiuto 1.   I diritti all’aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell’anno. 2.   Il cedente informa del trasferimento la competente autorità dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento entro il termine fissato da tale Stato membro. 3.   Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alla competente autorità dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento entro il termine fissato da tale Stato membro, ma non prima di sei settimane precedenti il trasferimento e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell’ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo se l’autorità competente si oppone al trasferimento e ne dà comunicazione al cedente entro il suddetto termine. L’autorità competente può opporsi a un trasferimento solo se questo non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento. 4.   Ai fini dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, la percentuale dei diritti all’aiuto attivati dall’agricoltore è calcolata in base al numero dei diritti all’aiuto assegnatigli nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, a eccezione dei diritti all’aiuto venduti con terra, e deve essere utilizzata nel corso di un anno civile.
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