Art. 16
Trattenute sulle vendite di diritti all’aiuto
In vigore dal 29 ott 2009
Trattenute sulle vendite di diritti all’aiuto
1. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 può decidere di riversare alla riserva nazionale:
a)
in caso di vendita di diritti all’aiuto senza terra, fino al 30 % del valore di ciascun diritto all’aiuto o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto. Tuttavia, nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico, la percentuale del 30 % può essere sostituita dal 50 %; e/o
b)
in caso di vendita di diritti all’aiuto con terra, fino al 10 % del valore di ciascun diritto all’aiuto o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto; e/o
c)
in caso di vendita di diritti all’aiuto con un’intera azienda, fino al 5 % del valore di ciascun diritto all’aiuto e/o l’importo equivalente espresso in numero di diritti all’aiuto.
In caso di vendita di diritti all’aiuto con o senza terra a un agricoltore che inizia l’attività agricola e in caso di successione effettiva o anticipata in diritti all’aiuto non si applica alcuna trattenuta.
2. Nel fissare le percentuali di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può differenziare la percentuale in uno qualsiasi dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
3. Qualora uno Stato membro che abbia regionalizzato il regime di pagamento unico ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che si avvalga della facoltà prevista all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 decida di avvalersi della facoltà prevista all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, si applicano le percentuali di riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo previa detrazione, dal valore dei diritti all’aiuto, di una franchigia pari al valore unitario regionale calcolato a norma dell’articolo 59, paragrafo 2 o paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o a norma dell’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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