Art. 17 · Fissazione dei diritti all’aiuto

Art. 17

Fissazione dei diritti all’aiuto

In vigore dal 29 ott 2009
Fissazione dei diritti all’aiuto 1.   Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori possono ricevere diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale, alle condizioni stabilite nella presente sezione e secondo i criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro. 2.   L’agricoltore che non possiede alcun diritto all’aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda. 3.   L’agricoltore che possiede diritti all’aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all’aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all’aiuto. Il valore unitario di ogni diritto all’aiuto già detenuto dall’agricoltore può essere aumentato. 4.   Il valore di ciascun diritto all’aiuto ricevuto a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, a eccezione del secondo comma del paragrafo 3, è calcolato dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per il numero di diritti all’aiuto da assegnare.
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