Art. 45
Svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso
In vigore dal 29 ott 2009
Svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso
1. Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico a favore degli agricoltori colpiti da svantaggi specifici nei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale oppure, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri definiscono le zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale e i tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ammissibili al sostegno, tenendo conto in particolare delle rispettive strutture e condizioni di produzione.
2. Il sostegno specifico non si basa sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato né equivale a un regime di pagamenti compensativi.
Storico versioni
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